[1]Accordo tra l'Italia ed il Venezuela sui trasporti aerei (Caracas, 4 luglio 1962)

[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA

[3]Considerando che entrambi gli Stati hanno aderito alla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, e animati dal desiderio di vedere sviluppate le relazioni aeronautiche tra i loro rispettivi territori, in conformita' alle disposizioni di tale Convenzione, hanno deciso di concludere un Accordo destinato a regolare i trasporti aerei fra i due Paesi, ed in conseguenza hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo I

[5]Ai fini dell'applicazione del presente Accordo e del suo Annesso:

  • a)l'espressione "Autorita' aeronautiche competenti", significa per quanto riguarda l'Italia, il Ministero della difesa-Aeronautica, Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e per quanto riguarda il Venezuela, il Ministero delle comunicazioni o, in entrambi i casi qualsiasi persona o ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dai detti Ministeri;
  • b)l'espressione "Impresa di trasporto aereo designata" significa l'impresa, che una delle Parti contraenti abbia scelto per l'esercizio dei servizi convenuti ed, ai cui riguardi, sia stata fatta comunicazione alle autorita' aeronautiche competenti dell'altra Parte contraente, in conformita' alle disposizioni dell'articolo IV del presente Accordo;
  • c)il termine "territorio" avra' il significato che gli viene dato nell'articolo 2 della Convenzione della aviazione civile internazionale, aperta alla firma in Chicago il 7 dicembre 1944;
  • d)avranno applicazione le definizioni contenute nei paragrafi a), b) e d) dell'articolo 96 della suddetta Convenzione.

Testo vigente dal 4 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-03;933~arti · fonte su Normattiva