• a)Le Parti Contraenti si concedono reciprocamente i diritti specificati nel presente Accordo e nel suo Allegato, al fine di istituire i servizi aerei internazionali regolari in esso descritti e menzionati come "servizi convenuti".
  • b)Ciascuna delle Parti Contraenti designera' una o piu' imprese aeree nazionali per l'esercizio dei servizi convenuti e determinera' la data d'inizio dei servizi stessi.

Testo vigente dal 23 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-27;899~art2 · fonte del testo