- a)Le Parti Contraenti si concedono reciprocamente i diritti specificati nel presente Accordo e nel suo Allegato, al fine di istituire i servizi aerei internazionali regolari in esso descritti e menzionati come "servizi convenuti".
- b)Ciascuna delle Parti Contraenti designera' una o piu' imprese aeree nazionali per l'esercizio dei servizi convenuti e determinera' la data d'inizio dei servizi stessi.
Testo vigente dal 23 luglio 1952
