[1]Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e il Brasile
[2]Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, desiderando di concludere una Convenzione per il regolamento amichevole delle controversie che potessero sorgere tra i due Paesi, hanno nominato a tale scopo loro plenipotenziari:
[3]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA il Nobile Giovanni FORNARI, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario;
[4]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE il Signor Dottor Rami FERNANDES, Ministro degli Affari Esteri; i quali dopo essersi scambiati i loro Pieni Poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:
[5]Articolo 1
[6]Le controversie di qualunque natura che potessero sorgere fra le Alte Parti Contraenti, e che non abbiano potuto essere risolte per le vie diplomatiche ordinarie, saranno sottoposte al procedimento di conciliazione previsto dai successivi articoli, da 4 a 15, della presente Convenzione. In caso di insuccesso del procedimento di conciliazione si istituira' un regolamento giudiziario secondo gli articoli 16 e successivi della presente Convenzione.
Testo vigente dal 14 marzo 1957
