Ciascuna delle Parti Contraenti puo', in qualsiasi momento, notificare all'altra l'arte Contraente la sua intenzione di denunciare il presente Accordo. La notificazione sara' inviata contemporaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. Effettuata la notificazione, il presente Accordo cessera' di avere vigore sei mesi dopo la data nella quale essa sia stata ricevuta dall'altra Parte Contraente, salvo che, per accordo tra le Parti, essa sia stata ritirata prima dello spirare di detto termine. Qualora l'altra Parte Contraente non accusi ricevimento della notificazione, questa si considerera' ricevuta, quattordici (14) giorni dopo la data in cui essa sia pervenuta alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Testo vigente dal 23 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-27;899~art11 · fonte del testo