Una Parte Contraente potra' notificare, in qualsiasi momento, all'altra Parte Contraente la denuncia dell'Accordo. Tale comunicazione sara' contemporaneamente trasmessa al Consiglio dell'Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale. L'Accordo cessera' di avere vigore 12 mesi dopo la ricezione da parte di una delle Parti Contraenti della comunicazione di denuncia dell'altra Parte, a meno che tale comunicazione non venga di comune accordo ritirata prima dello spirare di detto termine. Ove non sia stata accusata ricezione da parte dell'altra Parte Contraente, si riterra' che la comunicazione sia stata ricevuta 14 giorni dopo la sua ricezione da parte del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Testo vigente dal 21 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;111~art17 · fonte del testo