Ciascuna delle Parti contraenti puo' in qualsiasi momento comunicare per iscritto all'altra Parte contraente l'intendimento di denunciare il presente Accordo. Copia di tale comunicazione sara', inviata, contemporaneamente all'Organizzazione per l'Aviazione Civile internazionale. Il presente Accordo cessera' di avere vigore dodici mesi dopo la data nella quale sia stata ricevuta tale comunicazione dall'altra Parte contraente, a meno che tale comunicazione non venga annullata in base ad accordo fra le Parti contraenti prima dello spirare di detto periodo. Qualora l'altra Parte contraente non accusi ricevuta, la comunicazione sara' considerata come pervenuta quattordici giorni dopo la sua ricezione da parte dell'O.A.C.I.

Testo vigente dal 12 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-06;449~art14 · fonte su Normattiva