Ogni controversia fra le Parti Contraenti, circa l'interpretazione o applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, che non sia soggetta alle norme prescritte nel Capitolo XVIII della Convenzione di Chicago e che non possa essere risolta attraverso consultazione dirette, sara' sottoposta al giudizio di una Corte arbitrale, Organo od Ente, a scelta delle medesime Parti Contraenti. Nel caso questi procedimenti non siano possibili, sara' sottoposta al giudizio di una Corte arbitrale, composta di tre membri; due di questi saranno nominati rispettivamente da ciascuna delle Parti Contraenti, mentre il terzo sara' designato dal Presidente del Consiglio dell'Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale, che lo scegliera' tra gli arbitri che non abbiano la nazionalita' di una delle Parti Contraenti, sulla lista tenuta secondo i regolamenti dell'O.A.C.I. Le Parti Contraenti s'impegnano conformarsi alle sentenze arbitrali che, in ogni caso, dovranno considerarsi come definitive.

Testo vigente dal 23 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-27;899~art10 · fonte del testo