[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello indicato nell'accordo.
[3]ACCORDO RELATIVO AI TRASPORTI AEREI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA TUNISINA.
[4]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA
[5]Desiderosi di favorire lo sviluppo dei trasporti aerei tra l'Italia e la Tunisia e di continuare, nel modo piu' ampio possibile, lo sviluppo della cooperazione internazionale in questo settore, ispirandosi ai principi e alle disposizioni della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, Hanno convenuto quanto segue:
[6]Articolo 1
[7]Ai fini dell'applicazione del presente accordo e del suo allegato:
- a)per "la convenzione" s'intende la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 e gli emendamenti adottati in conformita' con le disposizioni di detta convenzione;
- b)per "territorio" s'intende quanto e' definito dall'articolo 2 della convenzione;
- c)per "autorita' aeronautiche" s'intende, per quanto riguarda la Repubblica italiana il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile e, per quanto riguarda la Repubblica tunisina, il Ministero dell'economia nazionale - Direzione dei trasporti, o nei due casi, qualunque persona o ente autorizzato a svolgere le funzioni attualmente esercitate da dette autorita';
- d)per "servizi concordati" si intendono i servizi aerei specificati nella tabella delle rotte che figura nell'allegato del presente accordo;
- e)per "compagnia designata" s'intende qualunque compagnia aerea che una delle Parti contraenti avra' designato alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente, in conformita' con le disposizioni dell'articolo 8 del presente accordo, per l'esercizio dei servizi concordati.
Testo vigente dal 20 agosto 1975
