[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello indicato nell'accordo.

[3]ACCORDO RELATIVO AI TRASPORTI AEREI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA TUNISINA.

[4]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA

[5]Desiderosi di favorire lo sviluppo dei trasporti aerei tra l'Italia e la Tunisia e di continuare, nel modo piu' ampio possibile, lo sviluppo della cooperazione internazionale in questo settore, ispirandosi ai principi e alle disposizioni della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, Hanno convenuto quanto segue:

[6]Articolo 1

[7]Ai fini dell'applicazione del presente accordo e del suo allegato:

  • a)per "la convenzione" s'intende la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 e gli emendamenti adottati in conformita' con le disposizioni di detta convenzione;
  • b)per "territorio" s'intende quanto e' definito dall'articolo 2 della convenzione;
  • c)per "autorita' aeronautiche" s'intende, per quanto riguarda la Repubblica italiana il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile e, per quanto riguarda la Repubblica tunisina, il Ministero dell'economia nazionale - Direzione dei trasporti, o nei due casi, qualunque persona o ente autorizzato a svolgere le funzioni attualmente esercitate da dette autorita';
  • d)per "servizi concordati" si intendono i servizi aerei specificati nella tabella delle rotte che figura nell'allegato del presente accordo;
  • e)per "compagnia designata" s'intende qualunque compagnia aerea che una delle Parti contraenti avra' designato alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente, in conformita' con le disposizioni dell'articolo 8 del presente accordo, per l'esercizio dei servizi concordati.

Testo vigente dal 20 agosto 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-08;381~art1 · fonte su Normattiva