• a)I servizi concordati potranno essere effettuati immediatamente o in data posteriore, a scelta della Parte contraente alla quale sono stati accordati i diritti, a condizione che: 1. La Parte contraente alla quale sono stati accordati i diritti abbia designato una compagnia aerea per esercire i servizi specificati nell'allegato del presente accordo. 2. La Parte contraente che accorda i diritti abbia concesso alle compagnie interessate, alle condizioni previste nel comma b) seguente, l'autorizzazione d'esercizio richiesta, che dovra' essere accordata nel piu' breve termine possibile, con riserva delle disposizioni dello articolo 10 del presente accordo.
  • b)La compagnia designata puo' essere chiamata a fornire alle autorita' aeronautiche della Parte contraente che concede i diritti la prova che essa e' in grado di soddisfare le esigenze prescritte dalle leggi e i regolamenti normalmente applicati da tali autorita' al funzionamento delle compagnie aeree.

Testo vigente dal 20 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-08;381~art8 · fonte su Normattiva