• a)Le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte contraente relativi all'entrata, alla sosta e all'uscita dal suo territorio di aeromobili impiegati nel trasporto internazionale, o relativi all'esercizio e alla navigazione di detti aeromobili durante la loro sosta nei con fini del suo territorio, vengono applicati agli aeromobili della compagnia designata dell'altra Parte contraente.
  • b)I passeggeri e gli equipaggi degli aeromobili, non che' gli spedizionieri sono tenuti a conformarsi sia personalmente sia tramite una terza persona che agisce in nome e per loro conto, alle leggi e regolamenti che regolano, nel territorio di ciascuna Parte contraente l'entrata, la sosta e l'uscita dei passeggeri, equipaggi e merci, cioe' a quelli che si applicano all'entrata, alle formalita' di autorizzazione, all'immigrazione, all'emigrazione, ai passaporti, alle dogane, alla regolamentazione delle divise e alla quarantena.
  • c)I passeggeri, i bagagli e le merci in transito su territorio di una Parte contraente e che non si allontanano dalla zona dell'aeroporto loro riservata saranno sottoposti al controllo piu' semplice possibile. I bagagli e le merci in transito diretto saranno sottoposte alla regolamentazione doganale in vigore nel Paese di transito.

Testo vigente dal 20 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-08;381~art2 · fonte del testo