In uno spirito di stretta collaborazione, le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti si consulteranno in casi di necessita', al fine di assicurare l'applicazione soddisfacente dei principi definiti nel presente accordo. Inoltre, le autorita' aeronautiche di una delle Parti contraenti potranno in qualsiasi momento chiedere una consultazione alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente, al fine di apportare al presente accordo o al suo allegato qualunque emendamento ritenuto necessario. La consultazione dovra' avere inizio entro sessanta (60) giorni dalla data della richiesta. Ogni modifica al presente accordo, approvata dalle autorita' aeronautiche, entrera' in vigore dopo la sua conferma mediante scambio di note per via diplomatica.

Testo vigente dal 20 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-08;381~art16 · fonte su Normattiva