• a)I servizi concordati potranno essere iniziati immediatamente o successivamente, a scelta della Parte Contraente alla quale i diritti relativi sono concessi a condizione che:
  • 1)la Parte Contraente alla quale sono stati concessi tali diritti abbia designato un'impresa di trasporto aereo per utilizzare la rotta o le rotte specificate;
  • 2)la Parte Contraente che accorda i diritti abbia dato, all'impresa interessata, alle condizioni previste al paragrafo b) seguente, l'autorizzazione di esercizio richiesta, che dovra' essere accordata nel piu' breve tempo possibile con riserva delle disposizioni del precedente articolo 7.
  • b)L'impresa designata potra' essere chiamata a fornire, alle autorita' aeronautiche della Parte Contraente che concede detti diritti, la prova che essa e' in grado di soddisfare le esigenze contemplate dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati da dette autorita' all'esercizio delle imprese commerciali di trasporto aereo.

Testo vigente dal 4 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-01;797~art14 · fonte su Normattiva