• 1)Ciascuna Parte contraente accordera' all'altra Parte contraente, a favore della compagnia designata, i diritti specificati dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, ciascuna Parte contraente potra' stabilire le rotte che dovranno essere seguite e gli aeroporti che potranno essere utilizzati sul suo territorio da parte della compagnia dell'altra Parte contraente.
  • 2)La compagnia designata da ciascuna delle Parti contraenti godra', sul territorio dell'altra Parte contraente, dei diritti di sorvolo, di transito e di scalo tecnico per l'esercizio dei servizi aerei internazionali regolari e non regolari.
  • 3)Esse godranno inoltre, per l'esercizio dei servizi concordati, dei diritti di imbarco e di sbarco in traffico internazionale, di passeggeri, posta e merci.

Testo vigente dal 20 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-08;381~art7 · fonte su Normattiva