- 1)Ciascuna Parte contraente accordera' all'altra Parte contraente, a favore della compagnia designata, i diritti specificati dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, ciascuna Parte contraente potra' stabilire le rotte che dovranno essere seguite e gli aeroporti che potranno essere utilizzati sul suo territorio da parte della compagnia dell'altra Parte contraente.
- 2)La compagnia designata da ciascuna delle Parti contraenti godra', sul territorio dell'altra Parte contraente, dei diritti di sorvolo, di transito e di scalo tecnico per l'esercizio dei servizi aerei internazionali regolari e non regolari.
- 3)Esse godranno inoltre, per l'esercizio dei servizi concordati, dei diritti di imbarco e di sbarco in traffico internazionale, di passeggeri, posta e merci.
Testo vigente dal 20 agosto 1975
