[1]Articolo XXVIII

[2]Ciascuna delle Parti contraenti si riserva il diritto di vietare il traffico commerciale sul proprio territorio ad ogni impresa dell'altra Parte contraente che esercisca i trasporti preveduti nel presente Titolo, quando ritenga di non aver la prova che una parte importante della proprieta' e il controllo effettivo di detta impresa siano in possesso di cittadini di tale ultima Parte contraente.

Testo vigente dal 20 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;234~accordo-artxxviii · fonte del testo