[1]Articolo XXVIII
[2]Ciascuna delle Parti contraenti si riserva il diritto di vietare il traffico commerciale sul proprio territorio ad ogni impresa dell'altra Parte contraente che esercisca i trasporti preveduti nel presente Titolo, quando ritenga di non aver la prova che una parte importante della proprieta' e il controllo effettivo di detta impresa siano in possesso di cittadini di tale ultima Parte contraente.
Testo vigente dal 20 aprile 1953
