[1]Articolo XXVII

[2]Sara' richiesta una autorizzazione preventiva:

  • 1)per imbarcare o sbarcare, sul territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri e merci a destinazione di un terzo Paese o in provenienza da esso;
  • 2)nel caso di voli tra scali (o tra aerodromi geograficamente vicini ad essi) compresi in uno degli itinerari indicati negli articoli XXII e XXIII, quando si tratti del trasporto di piu' di quattro passeggeri;
  • 3)per ogni volo a destinazione dei territori di oltre mare, diversi da quelli dell'Africa del nord;
  • 4)se trattasi, escluso ogni cabotaggio, di ottenere una deroga alle disposizioni del precedente articolo XXVI.

Testo vigente dal 20 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;234~accordo-artxxvii · fonte del testo