[1]Articolo XXVII
[2]Sara' richiesta una autorizzazione preventiva:
- 1)per imbarcare o sbarcare, sul territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri e merci a destinazione di un terzo Paese o in provenienza da esso;
- 2)nel caso di voli tra scali (o tra aerodromi geograficamente vicini ad essi) compresi in uno degli itinerari indicati negli articoli XXII e XXIII, quando si tratti del trasporto di piu' di quattro passeggeri;
- 3)per ogni volo a destinazione dei territori di oltre mare, diversi da quelli dell'Africa del nord;
- 4)se trattasi, escluso ogni cabotaggio, di ottenere una deroga alle disposizioni del precedente articolo XXVI.
Testo vigente dal 20 aprile 1953
