[1]Articolo XV

[2]Ciascuna delle Parti contraenti si riserva la facolta' di negare a una impresa designata dall'altra Parte contraente la autorizzazione di esercizio prevista dall'articolo XVI del presente Accordo o di revocare tale autorizzazione, per motivi fondati, quando ritenga di non aver la prova che una parte importante della proprieta' e il controllo effettivo di detta impresa siano in possesso di cittadini di tale ultima Parte contraente o quando l'impresa non si conformi alle leggi e ai regolamenti previsti nel precedente articolo IV, ovvero non soddisfatti agli obblighi imposti dal presente Accordo.

Testo vigente dal 20 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;234~accordo-artxv · fonte del testo