[1]Il presente Accordo entra in vigore provvisoriamente nel giorno della sua firma e definitivamente non appena siano state adempiute le formalita' previste dalla legislazione interna di ciascuna delle Parti Contraenti. In fede di che i Plenipotenziari sottoindicati, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.

[2]Fatto in Lisbona, il cinque aprile millenovecento cinquanta, in duplice esemplare nelle lingue italiana e portoghese, i due testi facendo egualmente fede. Per il Governo Portoghese JOSE CAEIRO DA MATTA Per il Governo italiano DE VERA D'ARAGONA

[3]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[4]Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Testo vigente dal 16 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-25;812~accordo-art14 · fonte del testo