Art. 14 (Accordo)
[1]Il presente Accordo entra in vigore provvisoriamente nel giorno della sua firma e definitivamente non appena siano state adempiute le formalita' previste dalla legislazione interna di ciascuna delle Parti Contraenti. In fede di che i Plenipotenziari sottoindicati, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.
[2]Fatto in Lisbona, il cinque aprile millenovecento cinquanta, in duplice esemplare nelle lingue italiana e portoghese, i due testi facendo egualmente fede. Per il Governo Portoghese JOSE CAEIRO DA MATTA Per il Governo italiano DE VERA D'ARAGONA
[3]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[4]Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI
Testo vigente dal 16 luglio 1952
