[1]Articolo IV
[2]Entro il 15 gennaio 1951, l'IRO fara' pervenire al Governo italiano due distinti elenchi nominativi dei profughi la cui assistenza verra' trasferita, sia in campo che fuori campo, al Governo italiano, in base agli articoli precedenti del presente Accordo. Un elenco, nominativo dei "casi difficili" da trasferirsi dall'IRO sara' fornito dall'Organizzazione almeno 30 giorni prima della data in cui si effettuera' il suddetto trasferimento.
Testo vigente dal 25 luglio 1952
