[1]Articolo II

[2]Alla data del 10 febbraio 1951, l'IRO trasferira' al Governo italiano la responsabilita' dell'assistenza in denaro ai profughi che a quella data ricevono tale assistenza dall'IRO, e cioe' non piu' di 3.600 profughi che attualmente si trovano fuori campo. Tale assistenza sara' corrisposta alle stesse condizioni e nelle stesse misure previste per i profughi italiani. Dalla data della firma del presente Accordo Supplementare fino al 1 febbraio 1951, l'IRO si adoperera' perche' il suddetto numero di profughi assistiti fuori campo venga ridotto il piu' possibile.

Testo vigente dal 25 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-25;907~accordo-artii · fonte del testo