[1]Articolo XII

[2]Il presente Accordo, che avra' effetto dal 1 dicembre 1950, entrera' definitivamente in vigore appena sia stato approvato da parte dei competenti Organi Costituzionali della Repubblica italiana. Immediata notifica di tale adempimento sara' data dal Governo italiano all'IRO. In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

[3]Fatto a Roma il 14 novembre 1950, in doppio originale, nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede. DOMINEDO ARTHUR N. RUCKER

[4]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[5]Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Testo vigente dal 25 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-25;907~accordo-artxii · fonte del testo