[1]Articolo XI
[2]La soluzione del problema riguardante i "casi difficili" ospedalizzati che rimarranno in Italia fara' oggetto di speciale Accordo fra le Parti interessate. L'IRO dal canto suo si adoperera' nel piu' efficace dei modi perche' alla fine delle sue attivita' in Italia il numero di detti casi sia ridotto al minimo.
Testo vigente dal 25 luglio 1952
