1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'Accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunita' e la Norvegia:

  • i)ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;
  • ii)lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nella totalita' del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;
  • iii)ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni. 2. Se una Parte contraente reputa che una determinata pratica e' incompatibile con il presente articolo, essa puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;289~art19 · fonte su Normattiva