1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possano pregiudicare gli scambi tra la Comunita' ed Israele:

  • i)ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazione di imprese e ogni pratica concordata tra imprese, che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;
  • ii)lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nella totalita' del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;
  • iii)ogni aiuto pubblico che falsi, o minacci di falsare, la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni. 2. Se una Parte contraente reputa che una determinata pratica sia incompatibile con il presente articolo, puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 16.

Testo vigente dal 23 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;139~art11 · fonte su Normattiva