[1]1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e il Libano:

  • a)tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali;
  • b)Io sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o del Libano, o in una sua parte sostanziale ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali.

[2]2. Le Parti applicano le rispettive legislazioni sulla concorrenza o si scambiano informazioni tenendo conto dei limiti imposti dalla riservatezza. Il Comitato di associazione adotta le norme di cooperazione necessarie per applicare il paragrafo 1 entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. 3. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, e qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'altra Parte, la Comunita' o il Libano possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~art35 · fonte su Normattiva