1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dello Accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunita' e la Svizzera:

  • i)ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;
  • ii)lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nella totalita' del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;
  • iii)ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni. 2. La Parte contraente la quale reputi che una determinata pratica sia incompatibile con il presente articolo, puo' adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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