1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dello Accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunita' e la Svizzera:
- i)ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;
- ii)lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nella totalita' del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;
- iii)ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni. 2. La Parte contraente la quale reputi che una determinata pratica sia incompatibile con il presente articolo, puo' adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.
Testo vigente dal 4 maggio 1973
