Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attivita' produttiva esercitata all'interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento e' dovuto: - alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista dal presente Accordo, - ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione, sono sensibilmente inferiori ai dazi e alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice, - la Parte contraente interessata puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;289~art21 · fonte su Normattiva