In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno o piu' Stati membri della Comunita' o in quella della Svizzera, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio la altra Parte contraente.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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