In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno o piu' Stati membri della Comunita' o in quella della Finlandia, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 7 giugno 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-28;383~art24 · fonte su Normattiva