In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno o piu' Stati membri della Comunita' o in quella della Finlandia, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l'altra Parte contraente.
Testo vigente dal 7 giugno 1976
