In caso di serie difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno o piu' Stati della Comunita', o in quella del Marocco, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia necessarie. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Esse sono immediatamente notificate all'altra Parte contraente e formano oggetto di consultazioni periodiche in sede di Consiglio di cooperazione, in particolare ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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