1. Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale. Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale. 2. La Danimarca, l'Irlanda, la Norvegia e il Regno Unito possono mantenere in vigore fino al 1 gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale in caso di applicazione dell'articolo 38 dell'"Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati", stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunita' europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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