I saldi tra le entrate e le spese realizzati nel territorio di una Parte Contraente dall'impresa designata dall'altra Parte Contraente saranno trasferiti conformemente alle disposizioni dell'Accordo di pagamento in vigore tra le due Parti Contraenti. Nel caso in cui tale Accordo non esista, i pagamenti saranno effettuati in valuta convertibile. Le somme in questione saranno liberamente trasferite e non saranno soggette ad alcuna imposizione o restrizione su base di reciprocita'.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-20;766~art11 · fonte su Normattiva