1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di revocare una autorizzazione di esercizio o di sospendere l'esercizio da parte dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente, dei diritti specificati all'articolo 2 del presente Accordo, o di subordinare l'esercizio di tali diritti alle condizioni che essa riterra' necessarie, se:

  • a)essa non possieda la prova che una parte preponderante della proprieta' e l'effettivo controllo di tale impresa appartengono alla Parte Contraente che ha designato l'impresa o a suoi cittadini, oppure
  • b)tale impresa non si sia conformata alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative della Parte Contraente che ha concesso tali diritti, oppure
  • c)tale impresa non operi i servizi convenuti alle condizioni prescritte dal presente Accordo e dal suo Annesso. 2. A meno che la revoca, la sospensione o la fissazione delle condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo non siano immediatamente necessarie per evitare nuove infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, un tale diritto potra' essere esercitato solamente dopo consultazioni con d'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-20;766~art4 · fonte su Normattiva