1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 sono di tre tipi:
- a)autorizzazioni valide per un solo viaggio di andata e ritorno da effettuare entro i tre mesi successivi alla data del rilascio;
- b)autorizzazioni a tempo valide per piu' viaggi di andata e ritorno da effettuare durante il periodo di validita' indicata che non puo', in alcun caso, superare l'anno;
- c)autorizzazioni per un solo viaggio di andata e ritorno esclusivamente in transito sul territorio dell'altra Parte Contraente da effettuare entro i tre mesi successivi alla data del rilascio. 2. Allo scopo di pervenire ad una effettiva equivalenza dei contingenti delle due Parti Contraenti, la Commissione mista stabilira' un coefficiente di equivalenza fra le autorizzazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo 1.
Testo vigente dal 18 novembre 1980
