1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 5 sono di due tipi:
- a)autorizzazioni valide per un solo viaggio di andata e ritorno da effettuare entro tre mesi successivi alla data del rilascio;
- b)autorizzazioni per un solo viaggio di andata e ritorno esclusivamente in transito sul territorio dell'altra Parte Contraente da effettuare entro i tre mesi successivi alla data del rilascio. 2. Durante il viaggio di transito non possono essere caricate o scaricate merci sul territorio del Paese di transito.
Testo vigente dal 4 settembre 1989
