1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 5 sono di due tipi:

  • a)autorizzazioni valide per un solo viaggio di andata e ritorno da effettuare entro tre mesi successivi alla data del rilascio;
  • b)autorizzazioni per un solo viaggio di andata e ritorno esclusivamente in transito sul territorio dell'altra Parte Contraente da effettuare entro i tre mesi successivi alla data del rilascio. 2. Durante il viaggio di transito non possono essere caricate o scaricate merci sul territorio del Paese di transito.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;310~accordo-art6 · fonte su Normattiva