1. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli della Repubblica democratica tedesca che circolano nel territorio della Repubblica italiana sono rilasciate dalle competenti Autorita' della Repubblica democratica tedesca sui formulari inviati dalle competenti Autorita' italiane entro i limiti dei contingenti fissati dalla Commissione mista. 2. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli italiani che circolano nel territorio della Repubblica democratica tedesca sono rilasciate dalle competenti Autorita' italiane sui formulari inviati dalle competenti Autorita' della Repubblica democratica tedesca entro i limiti dei contingenti fissati dalla Commissione mista. 3. Ogni Parte Contraente dispone di un contingente globale equivalente. Detto contingente potra' essere aumentato soltanto nei limiti in cui l'insieme dei trasportatori di ciascuno Stato partecipi al traffico in misura sostanzialmente equilibrata.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;765~art8 · fonte su Normattiva