[1]fiscali

[2]1. L'istituto ed i suoi beni destinati all'esercizio delle sue funzioni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. 2. L'Istituto e' parificato alle amministrazioni statali italiane agli effetti delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 3. Il materiale scientifico e culturale (libri, riviste, giornali, manoscritti e documenti vari), il materiale e le attrezzature di ufficio importati dall'Istituto per usi inerenti ai suoi fini ufficiali, ivi compreso il materiale destinato ad usi inerenti agli stessi fini, inviati allo Istituto da Governi o da Enti a titolo gratuito o di contribuzione, sono esenti da diritti doganali e da gravami relativi all'importazione. Detto materiale non potra' essere alienato nel territorio della Repubblica italiana se non alle condizioni stabilite dalle competenti autorita' italiane.

Testo vigente dal 26 gennaio 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-12-12;1074~art3 · fonte del testo