[1]finanziarie e valutarie

[2]1. Il Governo italiano agevola l'Istituto nelle operazioni di cambio attinenti alle esigenze delle sue funzioni e da' il suo appoggio affinche' esso effettui le dette operazioni alle migliori condizioni. 2. L'Istituto e' autorizzato a ricevere sovvenzioni dagli Stati membri nella moneta legale degli Stati stessi ed a depositarle ed utilizzarle per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia nel territorio dello Stato sovventore sia in quello di altro Stato, senza obbligo di cessione o di denunzia della relativa valuta alle autorita' italiane.

Testo vigente dal 26 gennaio 1970

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urn:nir:stato:legge:1969-12-12;1074~art4 · fonte del testo