[1]ed immunita' dei rappresentanti dei Governi e agenti

[2]1. I rappresentanti dei Governi partecipanti, i rappresentanti di Istituti o Organizzazioni internazionali che prendono parte alle riunioni convocate dall'Istituto e gli agenti dell'istituto stesso, godono dei seguenti privilegi ed immunita':

  • a)immunita' dalla giurisdizione per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio della loro qualifica ufficiale comprese le parole e gli scritti;
  • b)esenzione per essi e per i congiunti dalle misure restrittive relative all'immigrazione e dalle altre formalita' prescritte per gli stranieri;
  • c)facilitazioni, per quanto concerne le restrizioni monetarie e di cambio ed i loro bagagli personali, pari a quelle accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missione temporanea ufficiale. 2. Ai fini del presente articolo sono considerati agenti: il Presidente dell'Istituto, il Segretario generale, i membri del Consiglio di direzione o i loro delegati, i membri del Tribunale amministrativo nonche' i delegati permanenti dell'Istituto presso le altre Organizzazioni internazionali. I nomi degli agenti verranno segnalati dal Presidente dell'istituto al Ministero degli affari esteri.

Testo vigente dal 26 gennaio 1970

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urn:nir:stato:legge:1969-12-12;1074~art6 · fonte del testo