[1]ed immunita' dei funzionari

[2]1. I funzionari dell'Istituto godono nel territorio della Repubblica italiana dei seguenti privilegi ed immunita':

  • a)immunita' dalla giurisdizione per gli atti compiuti nella loro qualifica ufficiale e nei limiti delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti;
  • b)esenzione - per i funzionari che non siano di nazionalita' italiana e non abbiano la loro residenza abituale in Italia da data anteriore a quella della fondazione dell'Istituto - da ogni imposta diretta erariale o di enti locali sugli stipendi, emolumenti ed indennita' che siano loro versati a titolo di remunerazione dallo Istituto;
  • c)diritto, per i funzionari che non siano di nazionalita' italiana, di importare in franchigia dai diritti doganali ed esenti da ogni altra restrizione, il mobilio e gli effetti personali purche' l'importazione avvenga entro un anno dalla data della loro immissione in funzione all'istituto, e di esportare detti oggetti alle medesime condizioni al momento della loro partenza definitiva. 2. Le categorie dei funzionari dell'Istituto ai quali sono applicati i privilegi e le immunita' previste dal presente articolo saranno determinate dal Presidente dell'istituto, d'accordo con il Ministero degli affari esteri. 3. I privilegi e le immunita' di cui sopra sono concessi ai funzionari nel solo interesse dell'Istituto e non a beneficio personale dei medesimi. L'Istituto avra' quindi il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunita' nei confronti di qualsiasi funzionario nei casi in cui, a suo giudizio, detta immunita' ostacoli il corso della giustizia e possa essere rimossa senza arrecar pregiudizio agli interessi dell'Istituto.

Testo vigente dal 26 gennaio 1970

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urn:nir:stato:legge:1969-12-12;1074~art7 · fonte del testo