La tessera di frontiera e' rilasciata, in Italia, dai Questori di Bolzano, di Belluno e di Udine in Austria, dalle Capitanerie distrettuali (Bezirkshauptmannschaft) di Villach, Hermagor, Lienz, Zeil am See, Schwaz, Innsbruck, Laudeck e dal Commissariato della Polizia Federale (Bundespolizeikommissariat) di Villach. Puo' essere rifiutata alle persone che non presentino i requisiti della buona condotta; puo' essere ritirata ad ogni momento, in caso di abuso, dall'una o dall'altra Autorita' di polizia, territoriale o di frontiera, dandone notizia all'Autorita' che ne ha effettuata la concessione. Le tessere di frontiera rilasciate in Italia sono sottoposte al visto della competente Capitaneria distrettuale (Bezirkshauptmannschaft) e, reciprocamente, quelle rilasciate in Austria, al visto del Questore competente. Il visto, della validita' di un anno, e' concesso gratuitamente, nel piu' breve spazio di tempo. Esso puo' essere rifiutato o dichiarato decaduto nei confronti di coloro che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4 o che, per i loro precedenti o per il loro comportamento, non siano ritenuti rassicuranti o corretti. L'Autorita' che nega il visto o ne dichiara la decadenza ne informa la corrispondente Autorita' dell'altro Stato.

Testo vigente dal 3 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;167~art7 · fonte del testo