Le persone di cui all'art. 3 hanno titolo ad ottenere le facilitazioni previste dal presente Accordo, purche' ricorrano le circostanze subiettive od obiettive che seguono:

  • a)essere proprietario, conduttore o lavoratore di un fondo rustico, attraversato o situato oltre la linea di confine, ma nella zona di frontiera;
  • b)essere proprietario, custode o addetto alla lavorazione dei prodotti, di gregge o di bestiame isolato, soggetto alla transumanza stagionale, secondo le consuetudini locali, in territorio oltre confine compreso nella zona di frontiera;
  • c)essere titolare di servitu' o di uso civico o di compartecipazione da esercitare su terreno sito oltre confine nella zona di frontiera;
  • d)essere rappresentante od impiegato di corpi morali o persone giuridiche aventi beni o diritti fondiari oltre confine nella zona di frontiera e dover come tale svolgere mansioni inerenti ai detti beni o diritti;
  • e)avere una occupazione stabile, retribuita, oltre confine in zona di frontiera, a condizione che vi sia un regolare contratto di lavoro vistato dalla competente Autorita' del luogo di impiego.

Testo vigente dal 3 aprile 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-02-25;167~art4 · fonte del testo