Le persone di cui all'art. 3 hanno titolo ad ottenere le facilitazioni previste dal presente Accordo, purche' ricorrano le circostanze subiettive od obiettive che seguono:
- a)essere proprietario, conduttore o lavoratore di un fondo rustico, attraversato o situato oltre la linea di confine, ma nella zona di frontiera;
- b)essere proprietario, custode o addetto alla lavorazione dei prodotti, di gregge o di bestiame isolato, soggetto alla transumanza stagionale, secondo le consuetudini locali, in territorio oltre confine compreso nella zona di frontiera;
- c)essere titolare di servitu' o di uso civico o di compartecipazione da esercitare su terreno sito oltre confine nella zona di frontiera;
- d)essere rappresentante od impiegato di corpi morali o persone giuridiche aventi beni o diritti fondiari oltre confine nella zona di frontiera e dover come tale svolgere mansioni inerenti ai detti beni o diritti;
- e)avere una occupazione stabile, retribuita, oltre confine in zona di frontiera, a condizione che vi sia un regolare contratto di lavoro vistato dalla competente Autorita' del luogo di impiego.
Testo vigente dal 3 aprile 1953
