[1]Accordo tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del traffico di frontiera.

[2]Il Governo italiano ed il Governo federale austriaco allo scopo di sviluppare i rapporti di buon vicinato gia' esistenti tra i due Paesi, hanno convenuto le seguenti regolamentazioni del traffico di frontiera:

[3]Art. 1.

[4]Il traffico di frontiera, tra Italia e Austria, oggetto della presente Convenzione, interessa le particolari attivita' economiche che, determinando frequenza di scambi, rendono opportune speciali facilitazioni nei transiti.

Testo vigente dal 3 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;167~art1 · fonte del testo