[1]Articolo V

[2]1. Il Governo terra' informato il Comitato circa le direttive ed i sistemi italiani in materia di emigrazione, come pure riguardo agli accordi per l'emigrazione di persone dall'Italia che il Governo stipuli con Governi di paesi di immigrazione. Qualora si intenda richiedere l'assistenza del Comitato per l'esecuzione di tali accordi, il Governo consultera' il Comitato sugli aspetti di maggior rilievo degli accordi stessi prima della conclusione dei relativi negoziati. 2. Il Governo ed il Comitato si consulteranno sugli aspetti di rilievo delle operazioni migratorie preliminari alla partenza degli emigranti da trasferirsi sotto gli auspici del Comitato. 3. Il Governo si impegna a fornire le migliori facilitazioni per il transito e l'imbarco in Italia di emigranti provenienti da altri Paesi. Il Comitato si impegna ad usufruire al massimo dei mezzi di trasporto di bandiera italiana, sia marittimi, sia aerei, per il trasferimento degli emigranti in transito per l'Italia.

Testo vigente dal 22 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-22;441~accordo-tra-governo-e-comitato-intergovernativo-per-le-migra-artv · fonte su Normattiva