[1]Articolo X

[2]Il presente Accordo entrera' in vigore dieci giorni dopo che il Governo avra' notificato al Comitato che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tal fine nell'ordinamento italiano. Esso rimarra' in vigore finche' il Governo ed il Comitato concludano un nuovo Accordo o fino allo scadere del termine di novanta giorni dalla data in cui una delle Parti abbia informato l'altra per iscritto della sua intenzione di denunciare l'Accordo stesso.

[3]Il presente Accordo abroga e sostituisce quello fra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo provvisorio per i movimenti migratori dall'Europa concluso a Roma il 16 aprile 1952.

[4]Fatto in Roma, in lingua italiana, in duplice esemplare, il 23 giugno 1967 Per il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee HAVEMAN Per il Governo italiano OLIVA

[5]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[6]Il Ministro per gli affari esteri FANFANI

Testo vigente dal 22 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-22;441~accordo-tra-governo-e-comitato-intergovernativo-per-le-migra-artx · fonte su Normattiva