[1]Eccellenza, ho l'onore di riferirmi alle conversazioni che hanno avuto luogo a Roma fra i Rappresentanti del Governo di S. M. Britannica nel Regno Unito e quelli del Governo italiano sulla procedura da adottare in relazione al passaggio di consegne ed alla futura amministrazione delle proprieta' private italiane in Cirenaica in esecuzione di quanto disposto dall'art. 4-4 (c) dell'Accordo italo-britannico del 28 giugno 1951. Tali conversazioni si sono concluse con un Accordo, subordinato all'approvazione dei due Governi, come dal testo allegato alla presente lettera. Il contenuto della presente lettera e quello dell'allegato hanno ricevuto l'approvazione del Governo italiano. Se essi pertanto risultano accettati anche da parte del Governo di S. M. Britannica nel Regno Unito, propongo che la presente lettera e il suo allegato, insieme con la risposta di Vostra Eccellenza in termini analoghi, costituiscano la prova dell'Accordo intervenuto fra i nostri due Governi per il regolamento del passaggio di consegne e della futura amministrazione delle proprieta' private italiane in Cirenaica. Voglia gradire, Signor Ambasciatore, gli atti della mia piu' alta considerazione. p. Il Ministro: ZOPPI A Sua Eccellenza Sir Victor A. L. MALLET K. C. M. G., C. V. O. Ambasciatore di S. M. Britannica - ROMA

[2]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[3]Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI ALLEGATO

[4]Accordo relativo al passaggio di consegne e alla futura amministrazione delle proprieta' private italiane in Cirenaica.

[5]Articolo 1 Disposizioni generali

  • 1)A partire da una data non su successiva al 15 novembre 1951, quale sara' convenuta fra il Governo italiano e quello del Regno Unito (nel testo indicata come "la data convenuta", la gestione e l'amministrazione di tutte le proprieta' italiane in Cirenaica di cui e' parola nell'Accordo italo-britannico del 28 giugno 1951, ad eccezione di quelle degli Enti indicati nei paragrafi 5 e 9 dell'art. 5 di tale Accordo, verranno assunte, ove le proprieta' stesse siano tuttora amministrate dall'attuale Ufficio del Custode britannico e fino al momento in cui saranno restituite agli aventi diritto, da un funzionario debitamente nominato dal Governo italiano. Il funzionario suddetto (nel testo indicato come "l'amministratore") avra' facolta' di impiegare alle proprie dipendenze tutto il personale che risultera' necessario per l'assolvimento di tale compito.
  • 2)L'amministratore prendera' in consegna tanto le attivita' quanto le passivita' patrimoniali relative alle proprieta' anzidette quali risulteranno alla data convenuta.
  • 3)L'amministratore restituira' agli aventi diritto le singole proprieta' soltanto dopo che ne avra' ricevuto la dichiarazione liberatoria di cui e' parola nell'Accordo italo-britannico del 28 giugno 1951. Tale dichiarazione sara' da lui rimessa al competente Rappresentante del Governo del Regno Unito.
  • 4)Il Governo del Regno Unito si impegna a consegnare tutti i documenti relativi all'amministrazione delle proprieta' predette nonche', salvo quanto disposto dal successivo art. 3, tutti i fondi posseduti dal Custode britannico in Cirenaica per conto dei proprietari italiani.

Testo vigente dal 8 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;183~art1 · fonte del testo