[1]ALLEGATO

[2]Art. 1. Disposizioni di carattere generale

[3]1. Il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito convengono di dare esecuzione al piu' presto alle disposizioni del presente Accordo. 2. Il Governo italiano interporra' i suoi buoni uffici per facilitare la soluzione di ogni questione che possa sorgere in relazione al rilascio dei beni mobili ed immobili italiani in Tripolitania ed in Cirenaica, che si trovino sotto custodia ufficiale. 3. Il rilascio dei beni immobili non pregiudichera' i contratti di locazione esistenti al momento del rilascio stesso. 4. Nel presente Accordo l'espressione italiana "persone giuridiche" indica ogni Ente, pubblico o privato, individuale o collettivo, Istituzione od Associazione, costituita, registrata, o riconosciuta ai termini della legge italiana e che eserciti o abbia esercitato la sua attivita' in Libia.

Testo vigente dal 17 ottobre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1301~art1 · fonte del testo