della futura Amministrazione

  • 1)Alla data convenuta il Governo del Regno Unito mettera' a disposizione del Governo italiano l'attrezzatura e i locali d'ufficio attualmente occupati dall'ufficio del Custode britannico.
  • 2)Dopo la data convenuta il Governo italiano manterra' inizialmente in servizio, alle stesse condizioni attuali, gli impiegati assunti localmente dall'ufficio del Custode britannico che saranno disposti a rimanere al loro posto.
  • 3)Il Governo del Regno Unito provvedera' a soddisfare il personale assunto localmente di ogni suo avere fino alla data convenuta.
  • 4)Il Governo del Regno Unito si dichiara disposto a trattenere in servizio, qualora consentano, per un periodo di tre mesi dalla data convenuta, nel personale della Rappresentanza britannica in Bengasi, gli attuali funzionari britannici dell'Ufficio del Custode in modo che essi siano disponibili, quando necessario, per assistere l'amministratore nel controllo dei conti dei singoli proprietari e per agevolare il buon funzionamento della nuova organizzazione.

Testo vigente dal 8 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;183~art2 · fonte del testo