Le Alte Parti contraenti si obbligano espressamente a non ostacolare il regolamento pattuito in questo Accordo, ne' con divieti di importazione e di esportazione, ne' con provvedimenti o restrizioni similari che potrebbero essere stabiliti od applicati dalle competenti Autorita' dei due Paesi per la durata del presente Accordo. Le norme relative alla tutela sanitaria o veterinaria o alla protezione delle piante non verranno modificate da quanto sopra. Eccezioni a questo regolamento potranno essere disposte unilateralmente solo in caso di intervento di circostanze straordinarie. L'adozione di simili provvedimenti dover essere portata, ad immediata conoscenza dell'altra Parte contraente. Fra il momento della notifica e quello dell'esecuzione dovrebbe, ove possibile, essere stabilito un conveniente periodo di tempo al fine di dare all'altra Parte contraente la possibilita' di adattarsi alla variazione della situazione di fatto.

Testo vigente dal 3 settembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-20;730~accordo-art5 · fonte del testo