- 1)Ai fini del presente Accordo il termine "Autorita' aeronautiche" significa, nel caso del Governo egiziano, il Direttore Generale dell'Aviazione Civile ed ogni altra persona o ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dal detto Direttore o funzioni simili, nel caso del Governo italiano il Ministero della Difesa - Aeronautica (Direzione Generale della Aviazione Civile o del Traffico Aereo) ed ogni persona o ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dal detto Ministero o funzioni simili.
- 2)Il termine "imprese aeree designate" significa una impresa di trasporto aereo che le Autorita' aeronautiche di una delle due Parti Contraenti abbiano notificato per iscritto alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente come le imprese da essa Parte Contraente designate per l'esercizio delle linee aeree specificate nella detta notifica.
- 3)L'Annesso al presente Accordo ne fara' parte integrante, ed ogni riferimento a quest'ultimo includera' a sua volta l'Annesso, tranne nel caso ove sia stato disposto diversamente.
Testo vigente dal 21 marzo 1953
