Per l'applicazione del presente accordo e del suo allegato:
- a)Il termine "convenzione" significa la convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli allegati adottati ai sensi dell'articolo 90 della detta convenzione e tutti gli emendamenti degli allegati o della convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94.
- b)L'espressione "autorita' aeronautiche" significa, per quanto concerne la Repubblica del Gabon, il Ministero incaricato della aeronautica civile, e, per quanto concerne la Repubblica italiana, il "Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile" o, in entrambi i casi, ogni persona ed ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente attribuite alle dette autorita'.
- c)L'espressione "impresa designata" significa una impresa di trasporto aereo designata da una delle Parti contraenti, in conformita' dell'articolo 11 del presente accordo, per l'esercizio dei servizi aerei convenuti.
- d)Le espressioni "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo non commerciale" hanno il significato rispettivamente loro assegnato negli articoli 2 e 96 della convenzione.
Testo vigente dal 24 settembre 1975
